ARTICOLO N.2751 bis
Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane 1.
[I]. Hanno privilegio generale sui mobili [2776, 27772] i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato [2099] e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro [2120 ss.], nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori [21162] ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile 2 3; 2) le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione [2233] 45; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia [1748] dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo [1751]...
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