In data 25/2/20015 sono stati notificati alla Centro Car S.a.s., nella sua qualità di cessionaria di ramo di azienda responsabile in solido D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 14, commi 1 e 2, le seguenti cartelle di pagamento, relative ad imposte dovute dalla cedente Garbini S.r.l.: a) cartella n. (OMISSIS) per debiti da sostituto di imposta IRPEF anno 2002, per IVA anno 2002, per IRPEF e addizionali IRPEF Comunali e Regionali da sostituto di imposta anno 2003, per IRAP anno 2003, per un debito di complessivi Euro 47.215,59, di cui Euro 33.865,92 per imposte ed Euro 10.151,70 per sanzioni, il resto per interessi, compensi e spese; b) cartella n. (OMISSIS), per debiti relativi ad imposte IRPEG, IVA, IRAP anni 2003 e 2004 dovute e non corrisposte a seguito di condono ai sensi della L. 289/2002, per un debito di complessivi Euro 51.799,47, di cui Euro 38.630,17 per imposte ed Euro 11.465,46, il resto per interessi, compensi e spese.
La società Centro Car ha impugnato le predette cartelle. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che la società cessionaria risponde solo nei limiti del valore del ramo di azienda ceduto, pari a Euro 42.000,00 e ha dichiarato esigibili le somme portate dalle cartelle entro tali limiti. La società ha proposto appello, rilevando che essa deve rispondere solo dei debiti tributari inerenti il ramo di azienda ceduto e non dell'intera azienda. L'appello è stato accolto dalla Commissione regionale dell'Umbria, sul rilievo che la ratio legis perseguita dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, è esattamente corrispondente a quella perseguita dall'art. 2560 c.c. e pertanto va limitata la responsabilità del cessionario di ramo di azienda ai soli debiti inerenti il ramo di azienda ceduto; rileva inoltre che nella fattispecie è stato ceduto il ramo di azienda concernente attività di officina meccanica, attività che era svolta dalla cedente in via collaterale ed accessoria rispetto...
1.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. L'eccezione è infondata.
La sentenza impugnata è stata depositata il 25 ottobre 2016, non è stata notificata e l'Agenzia delle Entrate ha notificato il ricorso per cassazione in data 25 ottobre 2017. Vero è che nel presente procedimento trova applicazione l'art. 327 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente, come riformata dalla L. n. 69 del 2009, che stabilisce la durata del c.d. termine lungo per impugnare in sei mesi, tuttavia, come correttamente rileva l'Agenzia nella sua memoria, al presente procedimento si applica la sospensione semestrale dei termini prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, convertito nella L. n. 96 del 2017.
Il citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11 dispone che: "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1"....."Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva"... ed infine al comma 9 "Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...