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  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. G.P., esecutata in procedura di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Sondrio, ha chiesto, affidandosi a ricorso articolato su quindici motivi, la cassazione della sentenza n. 161 del 19/05/2014 di quel tribunale, con cui furono rigettate tutte le sue opposizioni, già riunite, proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c., contro la procedente curatela dei Fallimenti della società (OMISSIS) s.n.c. e dei tre soci in proprio, per l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nella vendita senza incanto, impugnato con ricorso ex art. 591-ter c.p.c., rigettato dal giudice dell'esecuzione, nonchè contro il Fallimento della società, l'aggiudicatario M.S.G. e l'Agenzia del Territorio, per l'illegittimità del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile staggito.

    2. La qui gravata sentenza respinse ogni contestazione, tra cui quella sulla ritualità del trattenimento della causa in decisione e quelle sulla completezza delle informazioni somministrate dall'ufficio ai fini della vendita e riportate poi nel decreto di trasferimento, disattese pure le doglianze sulla ritualità della vendita - delegata a professionista - sia per i vizi della pregressa procedura fallimentare, sia in sè considerata, come pure tutte quelle a vario titolo mosse sulla titolarità, l'esatta delimitazione e le varie vicende del diritto staggito.

    3. Tra le altre pure rigettate, le doglianze sul difetto di esecutività del decreto di trasferimento furono respinte per essere questo stato reputato costituire, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., comma 3, titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, salva l'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del G.E. (nel caso di specie rifiutato); e, quanto alle lamentate irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari per non avere il Conservatore verificato se il decreto di trasferimento fosse stato...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    A) La definizione dei quindici motivi di ricorso.

    1. Va premesso che l'ordinanza interlocutoria non può intendersi aver definito i quindici motivi di ricorso con la rimessione a queste Sezioni Unite: la disciplina della rimessione alle Sezioni Unite implica la totale devoluzione ad esse del thema decidendum unitariamente e complessivamente considerato all'esito della positiva delibazione, in piena discrezionalità e con provvedimento insindacabile, del Primo Presidente; nè è previsto nel giudizio di legittimità l'istituto della sentenza (o dell'ordinanza) parziale o non definitiva, in grado cioè di definire solo alcuni dei motivi o delle questioni devolute alla Corte, tranne il solo caso previsto dall'art. 142 disp. att. c.p.c., inverso rispetto a quello per cui è causa, di facoltà delle Sezioni Unite di rimettere alla sezione semplice i motivi di ricorso non riconducibili alle loro specifiche attribuzioni.

    2. Ne discende che gli argomenti svolti dalla sezione semplice sui motivi di ricorso, una volta che quella decida di investire le Sezioni Unite, non possono pregiudicare la decisione, ma fungono soltanto da illustrazione dei presupposti della rimessione e, in quanto tali, non sono idonei ad averne definito alcuno: ciò che ne impone allora la disamina in questa sede, benchè si possa giungere a conclusioni in sostanza corrispondenti a quelle attinte dall'ordinanza di rimessione.

    3. Il primo motivo (di "violazione o falsa applicazione... dell'art. 158 c.p.c., per vizio di costituzione del giudice", per essere stata la sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali e repliche) è infondato, perchè le parti avevano già fruito dei termini per deposito di conclusionali e repliche ed erano state precisate le conclusioni anche dinanzi al magistrato che ha poi deciso la causa:...

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