1. Con decreto del 19 marzo 2012, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta dalla Myrmex S.p.a. avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., negando l'ammissione al passivo in prededuzione di un credito di Euro 50.000,00, già ammesso al passivo in via chirografaria a titolo di restituzione dell'acconto versato sul corrispettivo di un ramo d'azienda della società fallita, promesso in vendita all'opponente con scrittura privata del 22 dicembre 2009.
Premesso che il contratto preliminare prevedeva che l'acconto sarebbe stato pari al primo versamento delle spese di giustizia che il Tribunale avrebbe stabilito con il decreto di ammissione della promittente alla procedura di concordato preventivo, mentre il saldo sarebbe stato corrisposto dopo l'omologazione, il Tribunale ha escluso l'applicabilità del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, u.c., osservando che il credito non trovava il proprio titolo giuridico nella procedura, ma in un rapporto obbligatorio tra la ricorrente e la società poi fallita, mentre il riferimento al decreto di ammissione al concordato preventivo costituiva esclusivamente un criterio di determinazione dell'importo dovuto. Ha richiamato in proposito un precedente di legittimità riguardante un mutuo contratto per far fronte alle spese della procedura, nonchè il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rilevando che i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato, non prededucibili prima dell'entrata in vigore di tale decreto, lo erano divenuti in seguito soltanto a determinate condizioni.
2. Avverso il predetto decreto la Myrmex ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.
1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, L. Fall., art. 163, n. 4 e L. Fall., art. 182-quater, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere la prededucibilità del credito, il decreto impugnato non ha considerato che lo stesso aveva ad oggetto una somma versata in ottemperanza ad un provvedimento del Tribunale per far fronte alle spese del concordato preventivo, a seguito di un'offerta di acquisto espressamente condizionata all'ammissione alla procedura. Contesta la rilevanza del precedente giurisprudenziale richiamato, in quanto riguardante una fattispecie anteriore alla modificazione della L. Fall., art. 111, aggiungendo che il D.L. n. 78 del 2010, ha esteso la prededucibilità ai crediti derivanti da finanziamenti contratti in funzione di un concordato preventivo, e precisando che la L. Fall., art. 111, si limita a menzionare i crediti sorti in occasione della procedura, senza richiedere un rapporto funzionale necessario con il buon esito della stessa e l'utilità per i creditori anteriori.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti affermato che della L. Fall., art. 111, comma 2, nell'affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. E' stato tuttavia precisato che il carattere alternativo dei predetti criteri non consente l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da...
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