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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che:

    la corte d'appello di Trento, con ordinanza del 10-8-2010, ha respinto il reclamo proposto da B.A. e da R.S. avverso il decreto di chiusura del fallimento di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e dell'accomandatario in proprio, dichiarato con sentenza del tribunale in data 3-6-1994;

    ha ritenuto tempestivo il reclamo del fallito e intempestivo quello della R., la quale aveva agito in asserita qualità di creditrice privilegiata (quale garante escussa dal Banco di Sicilia) in pendenza di una domanda tardiva L.Fall., ex art. 101;

    la corte d'appello, accertato che il reclamo era stato depositato il 24-5-2010 a fronte del decreto di chiusura depositato il 19-1-2010, ha affermato in sequenza: (1) che il termine doveva decorrere dal momento dell'affissione dell'avviso effettuata a norma della L.Fall., artt. 119 e 17 vecchio testo; (2) che non era stata rinvenuta documentazione attestante tale affissione; (3) che sarebbe stato onere della reclamante dimostrare la tempestività del proprio atto; (4) che in difetto di precisa disciplina nell'ambito del regime previgente, si sarebbe dovuto fare applicazione della L.Fall., art. 26 nuovo testo, e dunque ritenere il reclamo non più esperibile decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento;

    la corte d'appello ha in ogni caso ritenuto il reclamo anche infondato, essendo stato il fallimento chiuso per compiuta ripartizione dell'attivo e ben potendo la chiusura essere dichiarata nonostante la pendenza del giudizio di opposizione al passivo o di domanda tardiva;

    infine ha negato alla R. la necessaria legittimazione, essendosi trattato di creditrice non ammessa al passivo e non titolare di un concreto effettivo interesse a contrastare il decreto di chiusura, attesa la conservazione di un'autonoma possibilità di agire nei confronti del debitore una volta tornato in bonis, o di qualunque altro...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che:

    devono essere tenute distinte le posizioni dei ricorrenti; la corte d'appello ha ritenuto tempestivo il reclamo del fallito B. osservando che a questi il decreto di chiusura era stato notificato in data 14-5-2010;

    lo ha però disatteso affermando - questa volta con riguardo alla posizione di entrambi i reclamanti - che la chiusura era avvenuta per compiuta ripartizione finale dell'attivo (L.Fall. art. 118, n. 3); la pronuncia di rigetto non è specificamente avversata da B., essendo entrambi i motivi in verità riferiti alla sola posizione della R.; sicchè il ricorso di B. è inammissibile, non risultando prospettati motivi specifici di censura soggettivamente a lui attinenti; più articolata è la quaestio decidendi quanto alla R.; la corte d'appello ha ritenuto inammissibile il di lei reclamo perchè tardivo;

    su questo punto la decisione è errata perchè in contrasto con la declaratoria di incostituzionalità della L.Fall., art. 119, (v. C. cost. n. 279-10), non essendosi considerato che la R., come dagli atti risulta, era stata già ammessa al passivo fallimentare giusta sentenza n. 580 del 2008 del tribunale di Trento, passata in giudicato per mancata impugnazione; donde ella rientrava sicuramente nel novero dei soggetti che avrebbero dovuto ricevere la notificazione del decreto di chiusura;

    la corte d'appello, nel dire il contrario, ha fatto leva sul nuovo testo della L.Fall., art. 26, comma 4;

    tuttavia, anche a voler prescindere dall'avere la stessa corte previamente affermato, con certo qual grado di contraddizione, che la procedura era soggetta alle anteriori norme della L.Fall., il che avrebbe dovuto farla deflettere da ogni tentativo di valorizzazione di norme non pertinenti, vi è che la R. era giustappunto uno dei creditori insinuati; sicchè il suo reclamo era certamente tempestivo, perchè proposto...

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