La Corte rilevato che sul ricorso n. 8701/2015 proposto da C.L. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
"Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
C.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Pescara che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo in prededuzione del Fallimento (OMISSIS) Srl confermando il provvedimento del GD che aveva ammesso il credito vantato dal C. per l'assistenza in favore della fallita nella predisposizione del piano e della proposta concordataria in privilegio, anzichè in prededuzione.
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, in ragione del fatto che il Tribunale riteneva necessaria l'esistenza dell'ammissione al concordato preventivo per riconoscere prededucibile il credito.
Col secondo motivo di ricorso, poi, contesta l'omessa valutazione della emersione dello stato di insolvenza a seguito della presentazione della domanda per l'ammissione al concordato preventivo L. fall., ex art. 161, depositata precedentemente ad ogni istanza di fallimento.
I motivi da esaminarsi congiuntamente appaiono fondati.
Questa Corte ha già chiarito che il novellato L. fall., art. 111, comma 2, detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi "il risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero della...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...