SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 5 del 24 giugno 2008, ha dichiarato il fallimento della Tramontana srl, società esercente il commercio al dettaglio di articoli di ferramenta.
2. La società, in data 25 luglio 2008, ha depositato ricorso, proponendo reclamo avverso la sentenza suddetta: a) per assenza dei requisiti richiesti dalla L. Fall., art. 1; b) per violazione della L. Fall., art. 15; c) per violazione della L. Fall., art. 5. Essa ha chiesto di dichiararsi la nullità e/o illegittimità della decisione suindicata e, in ogni caso, la sua riforma o revoca, con i provvedimenti consequenziali.
2.1. Ha affermato la reclamante: a) di essere un piccolo imprenditore e di non avere effettuato, come risultava dalla documentazione della fase prefallimentare, investimenti in conto capitale di valore superiore ad Euro 300.000, nè realizzato - nell'ultimo triennio - ricavi lordi medi superiori a Euro 200.000,00 annui; b) di avere debiti portati nel ricorso di fallimento inferiori a quelli minimi di cui alla L. Fall., art. 15 (precisamente, pari a 18.050,00); c) che non era sussistente lo stato d'insolvenza della società, atteso che il credito intimato era contestato ed opposto, ed in ogni caso si verteva, al più, in ipotesi di ritardo nel pagamento.
3. La curatela ha eccepito la decadenza dal diritto all'impugnazione, per violazione del termine fissato dalla L. Fall., art. 18 e, nel merito, l'infondatezza del reclamo.
4. La Corte d'Appello di Catania, superata l'eccezione di tardività, ha respinto il reclamo e compensato le spese processuali.
4.1. Secondo il Giudice distrettuale, la dichiarazione di fallimento era stata pronunciata correttamente in quanto: a) nell'esercizio relativo all'anno 2004 (anteriore di tre anni rispetto al deposito dell'istanza di ...