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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 5 del 24 giugno 2008, ha dichiarato il fallimento della Tramontana srl, società esercente il commercio al dettaglio di articoli di ferramenta.

    2. La società, in data 25 luglio 2008, ha depositato ricorso, proponendo reclamo avverso la sentenza suddetta: a) per assenza dei requisiti richiesti dalla L. Fall., art. 1; b) per violazione della L. Fall., art. 15; c) per violazione della L. Fall., art. 5. Essa ha chiesto di dichiararsi la nullità e/o illegittimità della decisione suindicata e, in ogni caso, la sua riforma o revoca, con i provvedimenti consequenziali.

    2.1. Ha affermato la reclamante: a) di essere un piccolo imprenditore e di non avere effettuato, come risultava dalla documentazione della fase prefallimentare, investimenti in conto capitale di valore superiore ad Euro 300.000, nè realizzato - nell'ultimo triennio - ricavi lordi medi superiori a Euro 200.000,00 annui; b) di avere debiti portati nel ricorso di fallimento inferiori a quelli minimi di cui alla L. Fall., art. 15 (precisamente, pari a 18.050,00); c) che non era sussistente lo stato d'insolvenza della società, atteso che il credito intimato era contestato ed opposto, ed in ogni caso si verteva, al più, in ipotesi di ritardo nel pagamento.

    3. La curatela ha eccepito la decadenza dal diritto all'impugnazione, per violazione del termine fissato dalla L. Fall., art. 18 e, nel merito, l'infondatezza del reclamo.

    4. La Corte d'Appello di Catania, superata l'eccezione di tardività, ha respinto il reclamo e compensato le spese processuali.

    4.1. Secondo il Giudice distrettuale, la dichiarazione di fallimento era stata pronunciata correttamente in quanto: a) nell'esercizio relativo all'anno 2004 (anteriore di tre anni rispetto al deposito dell'istanza di ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1.Con il primo mezzo (Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - Erronea valutazione dei requisiti indispensabili per farsi luogo alla qualifica in capo alla società ricorrente di imprenditore assoggettabile al fallimento) viene posto il seguente quesito di diritto: Accerti l'Ecc. ma Corte se, considerato che nei tre esercizi contabili antecedenti la data in cui l'istanza è stata presa in decisione risultava che la società ricorrente era un pìccolo imprenditore, al quale non erano applicabili le norme sul fallimento, il Giudice di 2 grado, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha violato la L. Fall., art. 1.

    1.1.1. Premette la ricorrente che il Tribunale fallimentare, a seguito della rimessione del procedimento in istruttoria, aveva acquisito agli atti il bilancio della società relativo all'esercizio 2007, che nel frattempo si era concluso ed era stato approvato. Di conseguenza, di esso bisognava - necessariamente - tener conto, ricalcolando la retrodatazione dei tre esercizi precedenti così come richiesti dalla L. Fall., art. 1, senza tener in considerazione - come, erroneamente, aveva fatto il Tribunale - del bilancio relativo all'anno 2004.

    1.2.Con il secondo mezzo (Omessa motivazione nell'applicazione della L. Fall., art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5) viene posto il seguente, quesito: Dica l'Ecc. ma Corte, considerato che nei tre esercizi contabili antecedenti la data in cui l'istanza è stata presa in decisione risultava che la società ricorrente era un piccolo imprenditore, al quale non erano applicabili le norme sul fallimento, se il Giudice di 2 grado, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha omesso la motivazione riguardo al fatto decisivo che non ha preso in considerazione...

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