1. - Gli avv. R.M. e B.A.V.G. proposero opposizione allo stato passivo del fallimento della Alberghi del Sole S.r.l., chiedendo la collocazione in prededuzione, e in subordine in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 2, dei crediti rispettivamente vantati per l'attività professionale prestata in favore della società fallita in concomitanza con l'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, ed ammessi al passivo in parte in via privilegiata ed in parte in chirografo.
L'avv. R. chiese inoltre il riconoscimento della medesima collocazione in favore di ulteriori crediti per attività professionale da essa prestata unitamente ad altri avvocati, cui era stato conferito mandato per giudizi da promuoversi fuori del suo distretto di assegnazione.
1.1. - Con decreto del 10 febbraio 2012, il Tribunale di Verona ha rigettato l'opposizione.
Premesso che il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nel prevedere la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali minori, evoca un concetto rispettivamente di derivazione temporale e di finalizzazione causale, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante l'asserita strumentalità all'instaurazione della procedura di concordato preventivo, i crediti fatti valere dagli opponenti non potessero essere ammessi in prededuzione, osservando che il riconoscimento di tale collocazione avrebbe comportato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla L. Fall., art. 182 quater, comma 4, introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio ...
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 111, comma 2, e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che, nell'escludere la prededucibilità dei crediti derivanti dall'assistenza prestata ai fini dell'ammissione al concordato, il Tribunale ha trascurato la formulazione letterale dell'art. 111, comma 2, cit. e l'intenzione del legislatore. La norma in esame distingue infatti chiaramente tra i crediti prededucibili per specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, estendendo a questi ultimi la prededucibilità, al fine di incentivare l'imprenditore a fare ricorso allo strumento del concordato preventivo. Nel conferire rilievo alla L. Fall., art. 182 quater, comma 4, il Tribunale ha inoltre omesso di tener conto che tale disposizione, riguardante la prededucibilità dei crediti in sede di concordato, ha natura speciale rispetto a quella generale dettata dall'art. 111, con riferimento all'accertamento dello stato passivo in sede fallimentare.
2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente ritenuto che l'attività professionale da loro svolta fosse finalizzata all'instaurazione della procedura di concordato preventivo, mentre si trattava di assistenza prestata per tutto il corso della procedura in virtù d'incarichi riferibili al periodo successivo alla proposizione della domanda di ammissione al concordato, per uno dei quali era intervenuta anche l'autorizzazione del Giudice delegato, e diretta a salvaguardare posizioni di credito della società e a...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...