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  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    La Corte rilevato che sul ricorso n. 23137/12 proposto dalla Serit Sicilia spa nei confronti del Fallimento Eurocarni srl il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

    "Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati: considerato:

    che la Serit Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Patti, dep. il 29.8.12, con cui veniva rigettata l'opposizione alla stato passivo proposto dalla Serit avverso l'esclusione del proprio credito insinuato ex L. Fall., art. 101 in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata.

    che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.

    Osserva quanto segue.

    Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della istanza di ammissione tardiva al passivo del credito esattoriale fosse addebitabile all'opponente essendo comunque questo riferibile ai ritardi nella formazione del titolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    Il motivo appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato che per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 101, senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, possano di per sè costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in...

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