Con decreto in data 17 febbraio 2010 il giudice delegato del concordato preventivo della Bingo International Service s.r.l.
rigettava l'istanza dei soci D.A., G. G., T.E. e B.N. volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro 380.000,00 da essi versata in esecuzione dell'impegno assunto per consentire il soddisfacimento delle spese di procedura, dei crediti privilegiati, nonchè dei crediti chirografari nella misura del 5% e condizionato all'omologazione del concordato preventivo della società:
restituzione, da essi richiesta sul presupposto che si trattasse di un'obbligazione di garanzia, ormai estinta dopo che la proposta concordataria aveva avuto regolare esecuzione con il raggiungimento degli obiettivi indicati, ed anzi con un residuo attivo di Euro 635.000,00.
Motivava che si trattava, in realtà, di conferimenti a fondo perduto, finalizzati all'approvazione ed omologazione del concordato preventivo.
In accoglimento del successivo reclamo, il Tribunale di Roma disponeva che la somma anzidetta non fosse oggetto di riparto ai creditori da parte del liquidatore giudiziale, dal momento che era stata corrisposta a garanzia dell'esecuzione del concordato preventivo fino alla percentuale di soddisfacimento prevista: a nulla rilevando, in contrario, che essa fosse stata testualmente qualificata "a fondo perduto" e che nella relazione di accompagnamento dell'esperto, di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, si ipotizzasse anche il superamento delle percentuali promesse per effetto del versamento in questione.
Avverso il provvedimento, comunicato a cura della Cancelleria il 21 ottobre 2010 al liquidatore giudiziale ed il 28 ...
Nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata rilevata l'inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione del liquidatore giudiziale, notificato il 22 dicembre 2010: e cioè, oltre il termine breve di 60 giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Roma in sede di reclamo, curata dalla Cancelleria in data 21 ottobre 2010 (art. 325 c.p.c., comma 2). Nella memoria di replica il liquidatore giudiziale assume che la L. Fall., art. 26, nella sua formulazione novellata, con espressa previsione della decorrenza del termine perentorio per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5, emendato, in parte qua, dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169), sarebbe riferibile al solo reclamo al tribunale o alla corte d'appello; ma non pure al ricorso per cassazione, tuttora soggetto, senza deroghe, al criterio generale di cui all'art. 326 c.p.c., che prefigura come dies a quo la notificazione del provvedimento (avvenuta, di fatto, il 28 ottobre 2010): con la conseguente tempestività della presente impugnazione, notificata in data 23 Dicembre 2010.
La tesi non ha pregio.
L'espressa previsione della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento contenuta nella L. Fall., art. 26, in linea con l'analoga disciplina delle impugnazioni allo stato passivo (L. Fall., art. 99), non costituisce deroga ad una regola generale (come tale, soggetta al canone di stretta interpretazione); bensì, espressione di un principio informatore della lex specialis, consentaneo con la natura concorsuale dei diritti fatti valere.
In tesi generale, la notificazione del provvedimento è, infatti, atto di impulso volitivo e discrezionale della parte vittoriosa che si attaglia ad ...
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