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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con decreto emesso il 16 novembre 2010 il Tribunale di Marsala, su ricorso dei sigg. M.M., Ma.Vi., M. M. e M.A., soci della fallita ITTICA MEDITERRANEA s.r.l., annullava il provvedimento del giudice delegato che aveva fissato la vendita coattiva senza incanto dei beni, disapplicando il parere emesso dal prefetto di Trapani favorevole al riconoscimento del beneficio della sospensione dell'esecuzione forzata di cui alla L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4, (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

    Per l'effetto, dichiarava sospesa la predetta vendita per la durata prevista dalla legge.

    Motivava.

    - che il reclamo era tempestivo, non potendosi far decorrere il termine perentorio di 10 giorni di cui alla L. Fall., art. 26 dalla comunicazione a mezzo fax del solo dispositivo, anzichè del provvedimento nella sua interezza;

    - che sussisteva la legittimazione attiva dei soci, dato il loro interesse ad agire, desumibile dal fatto che il sig. M. M., nella qualità di socio e presidente della Ittica Mediterranea s.r.l., aveva presentato l'istanza di sospensione;

    - che, nel merito, il provvedimento concessivo della sospensione aveva duplice veste, amministrativa e giurisdizionale, e rientrava nella competenza, rispettivamente, del prefetto e del presidente del tribunale, cui competeva l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legge;

    - che non sussistevano le ragioni di illegittimità addotte dal giudice delegato per disapplicare l'atto prefettizio, sotto il profilo della legittimazione esclusiva della curatela fallimentare a richiedere il beneficio; salva, in caso di ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo la curatela del fallimento Ittica Mediterranea s.r.l. deduce la violazione della L. Fall., art. 26 e degli artt. 136 e 739 cod. proc. civ. nel mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza.

    Il motivo è infondato.

    E' inidonea a provocare la decorrenza del termine per proporre reclamo la comunicazione, a cura della cancelleria, del solo dispositivo del provvedimento; occorrendo, invece, come correttamente statuito dal Tribunale di Marsala, la comunicazione integrale del testo: che, sola, può fornire alla parte un'informazione completa, necessaria per la proposizione del gravame (Cass., sez. 1, 26 Febbraio 2010, n. 4783).

    Tale regola, espressa ora in modo inequivoco dalla L. Fall., art. 26, comma 3, emendato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, deve ritenersi già implicita nella previsione generale di cui all'art. 136 c.p.c., comma 1, che riserva la forma abbreviata, consistente nella mera notizia della pubblicazione del provvedimento (d'ordinario, eseguita tramite comunicazione del dispositivo), ai casi per i quali è specificamente disposta dalla legge.

    Si tratta quindi di una deroga bisognosa di un'espressa norma autorizzativa: quale non si rinviene neppure nel testo previgente della L. Fall., art. 26, risultante dalle reiterate dichiarazioni di illegittimità costituzionale nella parte in cui riferiva la decorrenza del termine per il reclamo alla data del decreto del giudice delegato, anzichè a quella della sua comunicazione (Corte costituzionale 22 novembre 1985, n. 303; Corte costituzionale 24 marzo 1986, n. 550; Corte costituzionale 27 giugno 1986, n. 156).

    In ordine alle ulteriori censure mosse dalla curatela ricorrente, natura pregiudiziale riveste il quarto motivo, con cui la curatela del fallimento Ittica...

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