SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 16 novembre 2010 il Tribunale di Marsala, su ricorso dei sigg. M.M., Ma.Vi., M. M. e M.A., soci della fallita ITTICA MEDITERRANEA s.r.l., annullava il provvedimento del giudice delegato che aveva fissato la vendita coattiva senza incanto dei beni, disapplicando il parere emesso dal prefetto di Trapani favorevole al riconoscimento del beneficio della sospensione dell'esecuzione forzata di cui alla L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4, (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).
Per l'effetto, dichiarava sospesa la predetta vendita per la durata prevista dalla legge.
Motivava.
- che il reclamo era tempestivo, non potendosi far decorrere il termine perentorio di 10 giorni di cui alla L. Fall., art. 26 dalla comunicazione a mezzo fax del solo dispositivo, anzichè del provvedimento nella sua interezza;
- che sussisteva la legittimazione attiva dei soci, dato il loro interesse ad agire, desumibile dal fatto che il sig. M. M., nella qualità di socio e presidente della Ittica Mediterranea s.r.l., aveva presentato l'istanza di sospensione;
- che, nel merito, il provvedimento concessivo della sospensione aveva duplice veste, amministrativa e giurisdizionale, e rientrava nella competenza, rispettivamente, del prefetto e del presidente del tribunale, cui competeva l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legge;
- che non sussistevano le ragioni di illegittimità addotte dal giudice delegato per disapplicare l'atto prefettizio, sotto il profilo della legittimazione esclusiva della curatela fallimentare a richiedere il beneficio; salva, in caso di ...