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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. - Con ricorso L.Fall., ex art. 101, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente all'Agenzia delle Entrate, proponeva istanza di ammissione al passivo del fallimento della Incomet s.r.l.

    per L. 2.816.502.000 in privilegio e L. 2.228.896.000 in chirografo, allegando a sostegno della richiesta copia dei fogli di prenotazione, quali titoli definitivi dei crediti vantati. Il curatore contestava la fondatezza della pretesa in ragione dell'avvenuta presentazione di valida istanza di condono (cui non aveva però fatto seguito il conseguente pagamento) e dell'assenza di un titolo giustificativo del credito, argomentazioni sostanzialmente condivise dal Tribunale di Napoli, che all'esito dell'istruttoria rigettava quindi la domanda.

    La sentenza, impugnata dall'Amministrazione Finanziaria, veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che in particolare sui diversi punti sottoposti al suo esame rilevava: a) che a torto l'appellante aveva ritenuto che i titoli erariali, i fogli prenotati a ruolo, le sentenze tributarie che avevano rigettato i relativi ricorsi potessero essere interpretati come prova dell'esistenza di credito, essendo l'esito positivo della domanda di ammissione al passivo subordinato alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento, atti questi che "costituiscono il titolo della pretesa tributaria" (pp. 4, 5); b) che ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Finanziaria sarebbe stata tenuta "a notificare al curatore, a pena di decadenza, l'atto di contestazione di cui all'art. 16 (ed anche 16 bis) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione" (p. 5), notifica di cui non vi sarebbe prova, risultando anzi la prova del contrario; c) che la statuizione di condanna alla refusione delle spese ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    3.a - Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale i ricorrenti hanno denunciato violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 e 17, art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 51, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, D.L. 26 febbraio 1990, art. 19, sotto i seguenti aspetti: a) la Corte di Appello avrebbe a torto omesso di considerare i titoli posti a base della pretesa creditoria, dal cui esame sarebbe emerso che si trattava di accertamenti IVA 1977, 1978, 1979, 1980, impugnati con atti del 16.5.1983, rispetto ai quali la P.A. aveva accertato maggiori imposte ed irrogato sanzioni (in tal senso la sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria di Napoli); b) l'evocato decreto legislativo n. 472 del 1997 sarebbe stato in realtà inapplicabile, sia perchè si sarebbe trattato di atti anteriori al 1 aprile 1983 (circostanza da cui sarebbe poi discesa la non configurabilità delle violazioni degli artt. 17 - omessa iscrizione a ruolo - e 20 - decadenza -) , sia perchè, pur prescindendo dalla inesattezza del richiamo per quanto concerne sorte ed interessi, l'iscrizione a ruolo diretta delle sanzioni tributarie sarebbe stata possibile nei soli casi di sanzioni per omesso o ritardato versamento, e non anche "in quelli di accertamento puro quali quelli oggetto di causa"; c) nella specie sarebbe stato applicabile il D.P.R. n. 633 del 1972, per il quale sanzioni e maggiore imposta sono irrogate con lo stesso avviso (art. 58), avviso che sarebbe stato risalente al 1983 e che per ciò avrebbe escluso il verificarsi della decadenza; d) in caso di fallimento del debitore l'Erario, ai fini del riconoscimento di un proprio credito, sarebbe tenuto ad insinuarsi al passivo ed il suo titolo ben potrebbe ...

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