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- Estremi:
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Cassazione civile,
2011,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9 aprile 2008. Il Tribunale di Cagliari ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la società Cada di Cura Lay s.p.a..
In esito alla segnalazione del 16 giugno 2008 dei commissari giudiziali secondo la quale la società avrebbe compiuto, prima dell'ammissione alla procedura, atti di frode e sarebbero venute a mancare le condizioni per l'ammissibilità del concordato, il Tribunale, dopo alcune udienze svoltesi anche alla presenza di creditori, alcuni dei quali hanno insistito per l'accoglimento delle loro istanze di fallimento, e alla presentazione da parte della debitrice di atti di integrazione e modificazione dell'originaria proposta, con separati provvedimenti entrambi datati 13 marzo 2009 ha revocato l'ammissione al concordato e dichiarato il fallimento della società.
Oltre ad un reclamo contro il decreto di revoca dell'ammissione, dichiarato inammissibile dal giudice del gravame, la fallita ha proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento che è stato respinto dalla Corte d'appello. Contro tale decisione la La Casa di Cura Lay s.p.a. ricorre per cassazione affidandosi a dieci motivi con i quali, in sintesi, si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l'erroneità della decisione che ha confermato quella del tribunale a sua volta censurabile: per essere stata dichiarato il fallimento senza previa specifica convocazione della debitrice; per essere stato ritenuto ammissibile un giudizio di valutazione da parte del tribunale sulla fattibilità del piano di concordato anche sulla base dell'erroneo presupposto che le percentuali indicate nella proposta di cessio bonorum fossero vincolanti; per la ritenuta natura di atti di frode di pattuizioni contrattuali afferenti ai beni ceduti benchè queste ...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione proposta dal PM e relativa all'improcedibilità del ricorso per la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica. Risulta invero dagli atti di causa, cui la Corte può accedere in considerazione dell'oggetto dell'eccezione, che la copia autentica della sentenza è stata ritualmente depositata, così come risulta depositata la copia autentica della comunicazione del dispositivo della decisione corredata dalla relata della notifica intervenuta in data 21 ottobre 2009. Poichè "La previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve... (omissis).... (Cassazione civile, sez. 3^, 11/05/2010, n. 11376) la circostanza che sia stata depositata la copia autentica della notifica del dispositivo della sentenza, che ovviamente non può che aver preceduto la notifica di quest'ultima (se avvenuta), è sufficiente a provare la tempestività del ricorso essendo stato questo proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica indicata.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. Fall., artt. 15 e 173, addebitandosi alla Corte d'appello di ...
Non ci sono riferimenti legislativi
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