ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tribunale di Sassari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi di S.P. C., proposta con atto notificato l'8 marzo 2001 ed ha dichiarato il diritto della Sassu Salvatore e Nieddu Antonio s.n.c. di procedere all'esecuzione per il pagamento di una somma di danaro dovuta a causa di sentenza del giudice di pace di Alghero, condannando l'opponente alle spese di causa.

    Ritenuta irrilevante la nullità della notificazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza sopra richiamata e del precetto, notifica nella cui relata non si era dato atto della irreperibilità o del rifiuto del destinatario di ricevere l'atto, perché l'opposizione agli atti esecutivi proposta negli otto giorni successivi comunque evidenziava il raggiungimento dello scopo dell'atto, il Tribunale, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ha ritenuto infondata la tesi dell'opponente della avvenuta estinzione della società opposta, a seguito dell'atto di scioglimento della stessa per notar Lojacono in Sassari del (OMISSIS), che l'aveva posta in liquidazione, e per effetto dell'approvazione del bilancio liquidatorio in data 26 luglio 1993, cui era seguito il provvedimento del giudice delegato che aveva disposto la cancellazione della società dal registro delle imprese, depositato nella cancelleria del Tribunale in data 21 febbraio 1994, ai sensi dell'art. 2312 c.c..

    Ad avviso dell'opposta, invece, la cancellazione non aveva prodotto l'effetto estintivo della società e il Tribunale ha accolto tale deduzione, richiamando la unanime giurisprudenza di legittimità, per la quale la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la estinzione di essa, quando siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali (in sentenza si citano Cass. 24.9.2003 n. 14147, Cass. 28.5.2004 n. 10314), nè fa venir meno la legittimazione processuale della società (Cass. 1.7.2000 n....

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1. Il primo motivo di ricorso dello S. denuncia violazione degli artt. 140, 156 e 160 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto nulla, invece che inesistente, la notificazione in cui non era stato dato atto della irreperibilità del destinatario o del rifiuto di questo di ricevere la copia del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 145/00 del giudice di pace di Alghero, e del precetto, nè s'era dato atto del compimento delle formalità di cui al citato art. 140 c.p.c..

    Erronea è stata quindi anche l'affermazione che l'opposizione agli atti esecutivi intervenuta solo otto giorni dopo la predetta notifica provasse il raggiungimento dello scopo della stessa con effetti sananti, non essendo legittima la sanatoria di atti inesistenti: la relata di notificazione non contiene il motivo per cui s'è proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendosi dato atto della irreperibilità o del rifiuto di ricevere la copia del titolo e del precetto, né dell'affissione dell'avviso di notifica sulla porta del destinatario nè del deposito dell'atto presso la casa comunale e dell'avviso di deposito con lettera raccomandata.

    Data l'inesistenza della notificazione, la costituzione dello S. non poteva avere effetti sananti; in ogni caso erroneamente si afferma in sentenza che l'opposizione è stata notificata entro otto giorni dalla notifica del titolo e del precetto del 3 marzo 2001, essendosi avuta in data 8 marzo 2001, cioè entro cinque giorni dalla notificazione.

    1.2. Con il secondo motivo lo S. lamenta violazione dell'art. 83 c.p.c., per avere il Tribunale respinto l'eccezione sulla nullità e mancanza di procura sull'assunto che l'opponente non aveva eccepito che la procura non era stata conferita per la fase di esecuzione.

    Il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la mancanza della procura ad intimare il precetto perché l'opposta non ha prodotto l'atto di citazione del 24...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...