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- Estremi:
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Cassazione civile,
2008,
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Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.M., titolare del 45,50% delle quote della G.D.A. Grande Distribuzione Alimentare di Termini Michele & C. s.n.c. conveniva in giudizio la società, in persona dell'amministratore unico T.G., titolare della restante parte del capitale sociale, e quest'ultimo personalmente. Impugnava la Delib. 19 marzo 1997, dell'assemblea ordinaria dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.1996 presentante una perdita pari a L. 933.898.023, che aveva deliberato a maggioranza la copertura delle perdite, nel suo espresso dissenso, attingendo ai finanziamenti in conto mutuo dei soci in proporzione alle rispettive quote e, per la differenza, mediante diminuzione del capitale sociale. Deduceva che la delibera era illegittima perchè adottata a maggioranza anzichè all'unanimità e per essere state utilizzate per la copertura delle perdite somme di cui la società poteva disporre soltanto per la propria attività. Domandava inoltre la revoca giudiziale dell'amministratore T.G., deducando che questi aveva posto in essere ulteriori atti illegittimi (mancata presentazione del bilancio per gli anni 1991 e 1992; mancata convocazione dei soci a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno cinque giorni, come previsto dallo statuto, relativamente alle Delib. 24 febbraio 1989, e Delib. 9 marzo 1989, si che a tali assemblee non avevano partecipato i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, così come all'assemblea del 14.3.1994 e del 17.3.1995; approvazione a maggioranza e non all'unanimità dei bilanci 1995 e 1996). Con separato atto di citazione il T.M. impugnava anche la Delib. 10 aprile 1997, con cui l'assemblea straordinaria della società aveva deliberato a maggioranza l'integrazione del capitale sociale sino a L. 500 milioni, in violazione...
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Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione dei principi in tema di legittimazione ad agire e dell'art. 2278 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione. Lamenta che la Corte d'appello non abbia pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del T.G., in ragione del fatto che egli era ormai cessato dalla carica di amministratore della s.n.c. G.D.A. per effetto della nomina del liquidatore giudiziale della società. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione ai principi che regolano la pronuncia della cessazione della materia del contendere ed agli artt. 2278 e 2310 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione. Nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte dal T.M. in ragione dell'avvenuta nomina di un liquidatore giudiziale della s.n.c. la Corte d'appello non avrebbe considerato che l'attore aveva impugnato le delibere di approvazione del rendiconto presentato dal T.G. alla data del 31.12.1996 e di aumento del capitale. Per entrambe, nonostante la messa in liquidazione della società, sussisteva un interesse del ricorrente ad una pronuncia nel merito, quantomeno in relazione ai rapporti interni con il socio amministratore, dell'illegittimità del cui operato chiedeva l'accertamento giudiziale, anche in relazione alla propria responsabilità sussidiaria verso i terzi in qualità di socio della s.n.c. E ciò anche in considerazione del fatto che con la prima delibera si era stabilito di utilizzare per il ripianamento delle perdite le somme erogate dai soci in conto mutuo senza interessi.
La Corte d'appello aveva poi errato nel ritenere che qualsiasi pronuncia fosse...
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