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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con decreto depositato in data 19 maggio 2009 la Corte d'appello di Napoli, riformando il provvedimento del Tribunale, ha omologato il concordato proposto nell'ambito del fallimento della Italgest s.p.a.

    dalla Cattaneo Ventisei s.r.l. che, in estrema sintesi, a fronte della cessione dei beni, diritti e azioni costituenti l'attivo fallimentare, prevede, oltre al pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia, il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella misura del 40% di quelli chirografari, nonchè, in favore di questi ultimi e in proporzione dei loro crediti, la corresponsione di una quota aggiuntiva derivante dal ricavato delle azioni di massa cedute alla proponente con la sola esclusione di quelle pendenti nei confronti del Banco Popolare Soc. Coop. per revocatoria e Contro il decreto ha proposto un primo ricorso la curatela del fallimento Italgest s.p.a. affidandosi a cinque motivi;

    resistono la Cattaneo Ventisei, che, propone altresì ricorso incidentale con un unico, complesso motivo, il Comune di Calvizzano s.r.l. e il Banco Popolare; ha altresì proposto controricorso e ricorso incidentale il Comune di Boscoreale con quattro motivi cui resiste la proponente con controricorso.

    Un secondo, successivo ricorso, articolato in otto motivi, è stato proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ad esso resistono la Cattaneo Ventìsei s.r.l., il Banco Popolare e il Comune di Calvizzano.

    Un terzo ricorso, ultimo in ordine di tempo, con il quale si enunciano quindici motivi di censura, è stato infine proposto dalla Banca della Campania s.p.a.; resistono la Cattaneo Ventisei s.r.l., il Banco Popolare, il Comune di Calvizzano e quello di Pompei.

    Hanno depositato memorie la curatela del fallimento Italgest...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    In via prioritaria deve essere valutato il primo motivo del ricorso incidentale della Cattaneo Ventisei s.r.l. che propone una questione peraltro rilevabile d'ufficio; in particolare, viene denunciata l'inammissibilità del ricorso del curatore quale conseguenza dell'assenza della qualifica di parte processuale in senso sostanziale del medesimo.

    La Corte d'appello, investita dell'eccezione circa l'inammissibilità dell'intervento del curatore che si è costituito col ministero del difensore nel giudizio proposto dalla Cattaneo Ventisei s.r.l.

    avverso il diniego di omologazione, l'ha rigettata facendo discendere la qualità di parte del curatore dalla formulazione letterale della L. Fall., art. 131, laddove, nel testo conseguente al D.Lgs. n. 5 del 2006 applicabile ratione temporis al procedimento in discorso, prevede la notifica del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione del reclamo "al curatore e alle altre parti", interpretando dunque il termine "altre" come "parti ulteriori rispetto al curatore". Tale interpretazione non sarebbe tuttavia corretta se intesa come volta ad attribuire al curatore il ruolo di parte anche in senso sostanziale, anche se non è questa l'interpretazione da dare necessariamente alla motivazione del giudice del merito che in realtà è volta a giustificare unicamente la presenza nel procedimento di reclamo del curatore; in tale procedimento la costituzione del curatore è stata correttamente ammessa in quanto derivante dal suo ruolo, come si dirà, di parte in senso formale.

    Dovendosi dunque qualificare il ruolo processuale del curatore nell'ambito del giudizio di omologazione e prescindendo dal rilievo dell'ambiguità del riferimento, posto che il termine "altre" può (e si vedrà che in realtà...

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