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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1.1. L'11-12 febbraio 2002 è notificato alle intimate amministrazioni finanziarie un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l'appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n. 100/01/99, che aveva respinto il ricorso della Società contro gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) dell'Irpeg e dell'Ilor 1992, n. (OMISSIS) dell'Irpeg e dell'Ilor 1992, n. (OMISSIS) dell'Irpeg e dell'Ilor 1993 e n. (OMISSIS) dell'Irpeg e dell'Ilor 1993.

    1.2. Il 23 marzo 2002 è notificato alla Società il controricorso delle intimate amministrazioni finanziarie.

    2. I fatti di causa sono i seguenti:

    a) il (OMISSIS) la Guardia di finanza adotta un processo verbale di constatazione (PVC) nei confronti della Società;

    b) il (OMISSIS) sono notificati alla Società gli avvisi di accertamento dell'Irpeg e dell'Ilor 1992 e 1993, con i quali si rettificano i redditi dichiarati, recuperando ad imposizione l'ammontare dei canoni di leasing per L. 4.700.000.000, relativi alle seguenti operazioni attuate tra il (OMISSIS): 1) il (OMISSIS) è costituita la Finvest srl, con lo scopo di investire i finanziamenti infruttiferi richiesti alle altre società del Gruppo Marangoni; 2) a tale scopo la Finvest srl acquista l'intero capitale sociale della Ipotesi Sei srl, trasformandola in spa ed aumentandone il capitale sociale a L. 10 miliardi; 3) l'Ipotesi Sei srl, grazie al proprio capitale sociale e a due affidamenti bancari, dietro garanzia, per complessive L. 31.150.000.000, acquista i beni strumentali delle società industriali, tra le quali la Marangoni Pneumatici e la Marangoni Gomma, cedendoli contestualmente in leasing, allo scopo, secondo l'Ufficio, di trame...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    6.1. Con il primo motivo d'impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 29 dicembre 1990, n. 408, art. 10, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 21, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31-bis e dell'art. 1343 c.c., oltre alla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia.

    6.2. La Società sostiene che le operazioni di locazione finanziaria, oggetto della presente controversia, avrebbero tutti i caratteri propri della fattispecie negoziale riconosciuta legittima dalla Corte e non ne potrebbe, quindi, esser negata la cittadinanza fiscale. La funzione più rilevante dell'operazione sarebbe stata quella di ottenere la disponibilità di risorse finanziarie da parte di imprese prive di liquidità attraverso il disinvestimento di cespiti che continuavano ad essere utilizzati.

    La ricostruzione giuridica effettuata dalla sentenza impugnata sarebbe fondata sull'assenza di una reale volontà di trasferimento della proprietà dei beni alla società locatrice, allo scopo elusivo di gonfiare i costi di esercizio. Tuttavia, la meritevolezza della tutela coinciderebbe con i limiti dell'ordine pubblico, del buon costume e della liceità e s'identificherebbe (solo) con la causa, intesa come funzione economico-sociale, e non varrebbe, quindi, come ulteriore requisito al fine del riconoscimento della validità dell'atto posto in essere dai privati.

    La questione investirebbe, dunque, il rapporto tra obbligazione tributaria e normativa civilistica, quale chiave di lettura della liceità dei contratti, e che avrebbe trovato soluzione normativa con la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 21, e con il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 7.

    L'infondatezza delle conclusioni cui giunge l'impugnata ...

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