Bianca Coldani e Francesco Arensi stipularono un contratto di locazione di un immobile sito a Bormio con Giorgio Airoldi, per il periodo compreso fra l'1 ottobre 1977 ed il 30 settembre 1986.
Successivamente alienarono l'azienda commerciale di cui erano titolari alla società in nome collettivo GIEFFE, della quale era amministratore e socio il medesimo Airoldi, e stipularono un nuovo contratto di locazione, per lo stesso periodo preso in considerazione dal precedente contratto, ma per un canone di importo inferiore.
Alla scadenza del rapporto contrattuale, i locatori intimarono all'Airoldi licenza per finita locazione che il pretore convalidò.
In esito a tale vicenda processuale, la società GIEFFE convenne innanzi il pretore l'Arensi e la Coldani chiedendo la sospensione dell'esecuzione e propose opposizione di terzo avverso il provvedimento di rilascio dell'immobile.
I convenuti dedussero la piena efficacia del titolo esecutivo costituito dal provvedimento pretorile, sul rilievo che l'unico contratto valido ed efficace intervenuto fra le parti era quello stipulato con l'Airoldi in proprio, essendo simulato quello intercorso con la GIEFFE.
Il Pretore dichiarò l'efficacia di tale contratto e la conseguente inesistenza del diritto dei convenuti di azionare il titolo nei confronti dell'opponente.
La decisione è stata integralmente riformata dal Tribunale di Sondrio il quale, interpretando il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano riproposto la questione della simulazione di cui innanzi, come rivolto a conseguire l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia di persona dato che era stato fatto figurare come effettivo contraente la societa e non l'Airoldi, è pervenuto alla conclusione che la questione così posta...
La ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2257, 2267, 2266 e 2271 c.c. e rileva che sulla base di una serie di referenti normativi e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali anche alle società di persone va riconosciuta la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente o cumulativamente considerati.
La censura è fondata sulla base delle considerazioni che seguono.
Come è noto, la distinzione fra società di persone e società di capitali emergente dal quinto libro del codice civile, trova corrispondenza con quella tra società prive di personalità giuridica e società munite di tale qualifica.
La distinzione rinviene un preciso fondamento normativo nel senso che la personalità giuridica è attribuita a tutte le società di capitali (artt. 2331, I comma, 2464 e 2475 II comma) oltre alle cooperative, (art. 2519, II comma) e trova riscontro in altre disposizioni di legge (artt. 2498, 19, II comma, 145 II comma) e da essa discende un regime di autonomia patrimoniale perfetta per le prime e non per le seconde. Ed invero, è soltanto nelle società aventi personalità giuridica che si evidenzia il distacco dei beni conferiti rispetto ai beni dei soci i quali non possono essere aggrediti dai creditori sociali (artt. 2325 e 2472) mentre i creditori personali dei soci non possono intaccare il patrimonio sociale, non essendo ad essi concesso il diritto di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Diverso è, invece l'ambito di autonomia delle società di persone nelle quali la separazione dei patrimoni non è così netta e si modula in maniera articolata, essendo più ridotta nella società semplice, nella quale i creditori possono chiedere direttamente al socio il pagamento dei debiti...
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