1 - Con atto del 1 aprile 1993 il signor Sergio Longhi conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la società "Industria Italiana Filati s.p.a." proponendo opposizione al precetto a lui notificato dalla convenuta per il pagamento della somma di L. 107.318.956, in forza di decreto ingiuntivo emesso il 20 ottobre 1989, con clausola di provvisoria esecuzione, dal Presidente del Tribunale di Prato.
L'opponente deduceva:
- che il credito costituiva il corrispettivo di forniture effettuate dalla s.p.a. "Industria Italiana Filati" fra il novembre 1987 e il maggio 1988 alla società "Top Hand", della quale esso esponente era socio illimitatamente responsabile;
- che il 14 luglio 1988 detta società "Top Hand' aveva ceduto la propria azienda alla s.r.l. "Skipp", senza peraltro attenersi alle modalità prescritte dall'art. 2556 c.c.;
- che la società la società cedente non era stata liberata dai debiti inerenti all'azienda ceduta;
- che il 15 novembre 1989 era stata iscritta ipoteca giudiziale a carico della società "Top Hand" su un immobile che costituiva parte integrante dell'azienda ceduta e su un altro immobile di sua proprietà;
- che il 30 luglio 1990 l'intero complesso aziendale era stato formalmente acquisito dalla curatela del fallimento della società "Skipp", nel frattempo dichiarata fallita;
- che il 7 febbraio 1991 la società "Industria Italiana Filati" aveva chiesto di essere ammessa al passivo della società cessionaria, ma la causa era stata dichiarata estinta, non essendo stata tempestivamente iscritta a ruolo;
- che la società creditrice, ormai priva della possibilità di riproporre la domanda di insinuazione, aveva agito in via esecutiva nei confronti di esso esponente mediante la...
3 - La Corte territoriale ha ribadito la ritualità dell'azione esecutiva promossa dalla "Industria Italiani Filati S.p.a." nei confronti del Longhi, quale socio illimitatamente responsabile della società in nome collettivo "Top Hand", senza prima escutere il patrimonio di quest'ultima società, osservando:
- che nel momento in cui l'azione esecutiva era stata promossa la società debitrice era ormai priva di ogni elemento patrimoniale attivo, in quanto l'intero complesso aziendale era stato ceduto ad una diversa società (la "Skipp S.r.l."), successivamente dichiarata fallita;
- che la società creditrice non aveva alcun obbligo di insinuarsi al passivo società cessionaria; che non vi erano prove che la creditrice avesse agito intenzionalmente in danno del Longhi. 4 - L'esattezza di tali considerazioni viene contestata dal ricorrente con due motivi di ricorso, tra loro connessi, con i quali - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1227, 2304, 2558, 2560, 2697 e 2913 c.c.; nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per non aver considerato:
- che il creditore deve comportarsi secondo le regole della correttezza al fine di non arrecare al proprio debitore perdite patrimoniali maggiori di quelle richieste dal soddisfacimento del proprio credito;
- che, pertanto, la società creditrice aveva il dovere di agire tempestivamente sui beni della società e sull'immobile ipotecato anche dopo che detto bene era stato trasferito alla società "Skipp";
- che quest'ultima società, quale cessionaria, era tenuta a rispondere, in solido con la società cedente, dei debiti gravanti sull'azienda ceduta; che avendo perso, per sua negligenza, la possibilità di agire esecutivamente nei confronti della cedente e della cessionaria e...
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