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Estremi:
Cassazione civile, 2008,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    B.G., nella qualità di procuratore generale di V.E. - usufruttuaria - e dei fratelli S.S. e Si. - nudi proprietari per sei decimi della proprietà indivisa di due fondi - con ricorso del 15 luglio 1999 chiedeva alla Sezione Specializzata agraria del Tribunale di Modena, dopo aver vanamente esperito il tentativo di conciliazione: 1) di dichiarare cessato, al 20 novembre 1998, per intervenuta scadenza, il contratto di affitto riguardante i fondi rustici (OMISSIS) ordinando il rilascio da parte dell'azienda Agricola Quattro Ville di M.L. e P.G.; 2) di dichiarare risolto, invalido ed inefficace il contratto stipulato relativamente ai medesimi fondi rustici, da V.B., F. e M., per l'affitto di durata quadriennale a partire dal 10 novembre 1998, con condanna al rilascio immediato e al risarcimento dei danni in ragione del minor ricavato dell'affittanza suddetta; 3) di condannare tutte le parti di quest'ultimo contratto di affitto per violazione delle norme di correttezza e buona fede nelle trattative contrattuali, al pagamento di L. cinquanta milioni a titolo di risarcimento danni a favore di esso B.G. in proprio per la perdita di tempo e di immagine nei confronti di altri soggetti interessati all'affittanza. Specificava che detti fondi, concessi fino al 31 ottobre 1993 alla s.r.l. coop. Villanova, erano stati affittati alla società di fatto M.L. e P.G. - quest'ultimo marito di V.F. - con contratti di durata annuale a partire dal 1993. Quindi, con contratto del 19 dicembre 1997, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali, quale procuratore generale e con il consenso di V.B., F. e M., proprietarie per i tre decimi, erano state concesse, alla azienda Quattro Ville n. 52, 70 biolche modenesi per il canone complessivo di L. 27.750.000. Aveva poi ripreso i contatti con quest' ultima per rinegoziare il canone a L. 375.000 la biolca, e, avutane risposta negativa, quale rappresentante delle quote di maggioranza, aveva interpellato altri...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al preteso superamento del principio di pari poteri gestori dei partecipanti alla comunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1105 cod. civ., e falsa applicazione della norma".

    Oggetto del contratto di affittanza sono tre fondi agricoli, per complessive biolche 92,5 modenesi: terreno parte del fondo "(OMISSIS)" di biolche 22,5 di cui le V. sono comproprietarie di 13/20, ed i fondi "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", di biolche 70 circa, di cui le predette sono comproprietarie di 3/10. In relazione a questi ultimi è sorta controversia. Tra i partercipanti alla comunione vi è un reciproco rapporto di rappresentanza in base al quale ciascuno può locare la cosa comune anche nell'interesse degli altri, trattandosi di utile gestione che rientra nell'ambito dell'ordinaria amministrazione per cui è da presumere, fino a prova contraria, che il comunista abbia agito con il consenso degli altri.

    L' operatività della presunzione non poteva ritenersi superata dalla lettera spedita il 4 novembre 1998 ad una delle tre sorelle V. e ricevuta il 6 novembre. Nè è comprensibile come i giudici di appello abbiano ritenuto che la domanda di risarcimento sia stata esperita soltanto nei confronti dell'azienda Agricola perchè la stessa ha beneficiato di condizioni vantaggiose, in tal modo ritenendo che i soli a commettere l'illecito siano stati i titolari dell'azienda agraria contraendo in mala fede con comuniste di minoranza in danno di queste e di quelle di maggioranza.

    Le censure sono infondate.

    Questa Corte ha ripetutamente affermato che il potere di concorrere nell'amministrazione della cosa comune statuito dal primo comma dell'art. 1105 cod. civ., può, nei confronti dei terzi, indurre a ritenere che colui che agisce per la comunione la rappresenti, ma in ogni caso per vincolare i comunisti agli atti non stipulati...

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