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  • Fatto

    Ritenuto

    che il Tribunale ordinario di Biella, con ordinanza del 27 aprile 2009, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma, ed all'art. 160, primo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) - di seguito, legge fallimentare -, nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

    che, secondo l'ordinanza di rimessione, una società a responsabilità limitata ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e sussisterebbero le condizioni per dichiarare aperta detta procedura, benché la domanda non indichi le ragioni della mancata suddivisione dei creditori in "classi" (tale non potrebbe,...

  • Diritto

    Considerato

    che il Tribunale ordinario di Biella dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma, ed all'art. 160, primo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) - infra, legge fallimentare -, nel testo modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

    che, secondo il rimettente, «l'art. 163, primo comma, in relazione all'art. 162, secondo comma e all'art. 160, primo comma, lettera c)», del r.d. n. 267 del 1942, nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, e dal d.lgs. n. 169 del 2007 (in tal senso va rettificata l'indicazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, dato...

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