vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata da Istituto Grafico Basile s.p.a.;
rilevato che la proposta di concordato prevede la suddivisione dei restanti creditori in due classi con inserimento di istituti di credito, società di factoring, fornitori ed altri creditori chirografari in un'unica classe;
rilevato che l'art.160, comma 1 lett.c) L.F., prevede che al suddivisione dei creditori in classi deve essere improntata ai criteri dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'omogeneità degli interessi economici;
rilevato che la natura chirografaria dei crediti integra il requisito dell'omogeneità di posizione giuridica ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l'omogeneità degli interessi economici;
ritenuto infatti che l'interesse economico del creditore debba essere necessariamente valutato in concreto e che in questa prospettiva si debba valutare la posizione di ciascun creditore non solo nell'ambito del rapporto bilaterale con il debitore ma anche con riferimento all'esistenza di garanzie esterne;
ritenuto infatti che sul piano dell'interesse economico, che attiene alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore, rapporto principale e rapporto accessorio di garanzia rappresentino un unicum;
ritenuto che l'espunzione dell'esistenza delle garanzie dalla valutazione dell'interesse economico del creditore pregiudicherebbe sostanzialmente la funzione di questo requisito, ulteriore rispetto a quello dell'omogeneità di posizione giuridica, in quanto consentirebbe l'inserimento in un'unica classe di creditori con diverse prospettive di soddisfacimento dei propri crediti con conseguente alterazione della genuinità del meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della classe, soprattutto laddove i creditori con garanzie esterne risultassero titolari dei crediti di più rilevante entità;
ritenuto, in altri termini, che, una...
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