La proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata può essere presentata dall'imprenditore ai sensi dell'art. 25-sexies CCII “Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili”.
Nel caso di specie la relazione finale dell'esperto, che è stata allegata con il ricorso per l'omologazione, non contiene tale dichiarazione.
Invece, con il parere acquisito ai sensi dell'art. 25-sexies c. 3 CCII l'esperto si è pronunciato anche su tale aspetto.
In esso, dato atto delle incertezze interpretative circa il requisito dello “svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede”, l'esperto ha precisato che la risposta dipende dal significato, più o meno ampio, che viene attribuito a detta formula; in particolare secondo l'esperto:
se si ritiene sufficiente che il debitore abbia assolto ai minimi doveri codificati (- di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative in modo completo e trasparente - di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16/4 CCI) - di gestire correttamente l'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCI)) non vi dovrebbero essere motivi ostativi per dichiarare che nel caso di specie le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
se, invece, si ritiene, in considerazione della mancanza di voto nel concordato semplificato, che sia necessario qualcosa in più (come per esempio: - che (tutti) i creditori abbiano potuto esprimersi effettivamente su una proposta di soddisfacimento dei loro crediti contenuta in un piano di risanamento presentato dall'imprenditore nel...
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