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Estremi:
Tribunale Bergamo, 2022,
  • Fatto

    Con ricorso ex art. 25 sexies CCII depositato il 10 settembre 2022, la società (omissis) con sede in (omissis), ha formulato proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

    La ricorrente ha rappresentato preliminarmente che la natura del proprio indebitamento è pressoché integralmente erariale e di aver già tentato una transazione fiscale nel 2018 senza successo. Nel rinnovato contesto normativo ha quindi valutato di accedere allo strumento della composizione negoziata. La relazione finale dell'esperto si conclude affermando che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate idonee al superamento della situazione di crisi "di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 D.L. (ora art. 23, commi 1 e 2, lettera b) CCII) non sono praticabili, ritenendo invece praticabile la transazione fiscale e previdenziale ex art.182 ter L.F. o, in alternativa, la presentazione di una proposta di concordato semplificato ex art.18 D.L. n.118/2021".

    Su questa premessa la società ha proposto il presente concordato semplificato.

    Osserva il Collegio che l'art. 25 sexies CCII riserva al Tribunale un vaglio di ritualità della domanda, per cui occorre in questa sede riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi di legge per l'accesso alla procedura, quali quantomeno la competenza, la tempestività della domanda e la sussistenza dei presupposti descritti dalla norma.

    Innanzi tutto, può affermarsi che il Tribunale di Bergamo è competente alla trattazione del procedimento, avendo la società debitrice sede in (omissis).

    Va altresì riscontrato che la domanda proposta è tempestiva, essendo stata la relazione finale dell'esperto datata 12 luglio 2022.

    Quanto alla sussistenza dei requisiti della fattispecie astratta, osserva il Collegio che costituisce presupposto necessario per l'ammissibilità del concordato semplificato non solo che le trattative non abbiano...

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