Con ricorso depositato in data 08/08/2022, (omissis) ha presentato reclamo al Tribunale ex art. 6, comma 7, D.L. n. 118/2021, conv. con l. n. 147/2021, avverso il provvedimento emesso dal Giudice designato, dott.ssa Nicoletta Rusconi, in data 23/7/2022 e comunicato in data 25/7/2022, con il quale sono state revocate la misure protettive richieste dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 6 D.L. cit..
In particolare, il Giudice designato, dopo aver verificato la ritualità della richiesta di conferma delle misure protettive invocate dalla odierna reclamante ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L. cit. e la completezza del compendio documentale allegato, ha revocato le misure protettive, reputando assenti i presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi, e segnatamente quello rappresentato dalla sussistenza di una seria e ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa, e ciò anche in ragione dello stato di liquidazione in cui versa la società.
Più in dettaglio, la (omissis), nel ricorso per la conferma delle misure protettive, aveva prospettato il seguente piano di risanamento dell'impresa e soddisfazione parziale dei creditori:
- “cessione dell'azienda in esercizio con l'immobile ad essa strumentale, destinando il ricavato di tale liquidazione interamente ai creditori secondo l'ordine delle prelazioni. In funzione dell'accesso alla presente procedura e del piano di risanamento che sarà proposto ai creditori, la (omissis) e la (omissis) prorogheranno di 5 anni la durata dell'attuale contratto di affitto di azienda prevedendo un'opzione irrevocabile di acquisto della azienda da parte della (omissis) per l'importo di Euro 360.000 pagabile in 5 anni, esercitabile dalla (omissis) se, in esito alle procedure di competitive di vendita che saranno espletate per un periodo di un anno dalla conclusione delle trattative e dal raggiungimento di una delle soluzioni di cui all'art. 2 del D.L. 118/2021, non si...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...