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Estremi:
Tribunale Ivrea, 2022,
  • Fatto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello 'svolgimento del processo' (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).

    Con ricorso ex artt. 633 e ss. la società F.LLI C. di C. R. S.a.s., premettendo di essere creditrice nei confronti di Do. C. A. della somma di E 6.886,00, quale saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Rivara (To), piazza Annunziata n. 1, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della suddetta somma oltre interessi nella misura legale.

    In data 15.03.2018, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 436/2018 per il pagamento della somma richiesta.

    D. C. A. ha proposto tempestiva opposizione, assumendo l'insussistenza della avversa pretesa creditoria.

    In sintesi, e nei limiti di ciò che rileva in questa sede, l'opponente ha dedotto come le opere oggetto del contratto di appalto stipulato con la società appaltatrice, il cui compenso è stato già corrisposto nella misura di E 121.200,00 oltre IVA (E 133.320,00), non solo non erano state completate, bensì presentano plurimi vizi e difetti strutturali, denunciati alla controparte all'esito dello svolgimento della perizia resa dal proprio tecnico di fiducia.

    Il dott. A., inoltre, ha allegato di aver richiesto all'appaltatore di porre rimedio ai vizi contestati e di completare le opere commissionate ed a fronte dell'avverso rifiuto ha invocato la risoluzione del contratto ex art. 1662 c.c. con conseguenti obbligazioni restitutorie ex art. 1458 c.c. L'opponente, inoltre, ha...

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