Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [306 ss.], il provvedimento cautelare perde la sua efficacia [669-octies 6, 675]. [II]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento [669-ter, 669-quater, 669-quinquies], su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara[, se non c'è contestazione,] con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. [In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies]2. [III]. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione [119; 86 att.] di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato [282], è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. [IV]. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice...
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