Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.617
Forma dell'opposizione.
[I]. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio [153] di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [479 1]. [II]. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione [491] e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione [484] nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo [474] o il precetto [480], oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti [530 2, 569 2].
(1) Le parole « venti giorni » sono state sostituite alle parole « cinque giorni », in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 41 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
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