Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione [29141 n. 1 c.c.] di un atto nel quale gli si indicano esattamente [170 att.], con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato [2826 c.c.], i beni e i diritti immobiliari [812, 813 c.c.] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. [II]. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione [26591 c.c.] al competente conservatore dei registri immobiliari [2663 c.c.], che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note [26642 c.c.] 2. [III]. Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [5572].
[1] Ai sensi dell'art. 54-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con modif., in l. 26 febbraio 2021, n. 21, « al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al presente...
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