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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .



    • ARTICOLO N.375

      Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio12


    • [I]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater3.

      [II] La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

      1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 4;

      1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso 5

      [2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata6;] 7

      [3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso...

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