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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .



    • ARTICOLO N.306

      Rinuncia agli atti del giudizio.


    • [I]. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165 1, 166] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

      [II]. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti [125] e notificati alle altre parti [170].

      [III]. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo [308, 310, 338, 391].

      [IV]. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2].

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