Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.306
Rinuncia agli atti del giudizio.
[I]. Il processo si estingue
per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite [165
1, 166] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
[II]. Le dichiarazioni
di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori
speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti [125]
e notificati alle altre parti [170].
[III]. Il giudice, se la
rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del
processo [308, 310, 338, 391].
[IV]. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione
delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177
3 n. 2].
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