Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.68
Altri ausiliari.
[I]. Nei casi previsti
dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale
giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione
e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in
grado di compiere da sé solo [122
2-3, 123, 124
2, 212
2, 261
3, 518
1, 535
2, 568
3, 773; 161, 194 att.].
[II]. Il giudice può commettere
a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge
[212
2, 733
1, 765
1, 769
1, 786, 790
1, 791
1].
[III]. Il giudice può sempre
richiedere l'assistenza della forza pubblica.
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