Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.644
Usura (1).
[I]. Chiunque, fuori dei
casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o
di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione
da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 (2).
[II]. Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere,
a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
[III]. La legge stabilisce
il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari
gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria (3).
[IV]. Per la determinazione
del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
alla erogazione del credito.
[V]. Le pene per i fatti
di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attività professionale, bancaria o di...
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