Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.361
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
[I]. Il pubblico ufficiale
[357], il quale omette o ritarda di denunciare
all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con
la multa da 30 euro a 516 euro [363, 384].
[II]. La pena è della reclusione
fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria
[57 c.p.p.], che ha avuto comunque notizia di
un reato del quale doveva fare rapporto [331, 347 c.p.p.; 16 att. c.p.p.;
221 coord. c.p.p.].
[III]. Le disposizioni
precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della
persona offesa [120].
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio
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