ARTICOLO N.10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [ contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni1.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabiliFai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo','Accesso Negato')" id='IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=8872171&IdDocMaster=3071778&NVigUnitaDoc=1&num=9&tipo=ART&paging=true' href="#IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=8872171&IdDocMaster=3071778&NVigUnitaDoc=1&num=9&tipo=ART&paging=true">«art 9 art 11 »
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