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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34



    • ARTICOLO N.186

      Risoluzione e annullamento del concordato.


    • Art. 186

      Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

      Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

      Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

      Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

      Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

      (1) Articolo sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.

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