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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34



    • ARTICOLO N.182

      Cessioni1.


    •  

      Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall' articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita 2.

      Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili 3.

      Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale  4.

      Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori 5.

      Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il...

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