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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34



    • ARTICOLO N.119

      Decreto di chiusura. 


    •  

      La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma 1.

      Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell' articolo 118, primo comma, n. 4) , prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito  2.

      Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell' articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all' articolo 17 per ogni altro interessato 3.

      Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il...

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