[1] Vedi, anche, l'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 e l'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .
[2] A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
[3] L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto.
Art. 28
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
[ Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. ]2
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa [durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento] , nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento3.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma4.
E' istituito...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...