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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Regio decreto 1942 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (FALLIMENTO - LEGGE FALLIMENTARE) 12 34



    • ARTICOLO N.15

      Procedimento per la dichiarazione di fallimento 123.


      Vigente dal 19/12/2012

    •  

      Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.

      Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

      Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo','Accesso Negato')" id='IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=6941279&IdDocMaster=2220763&NVigUnitaDoc=1&num=14&tipo=ART&paging=true' href="#IdDatabanks=7&IdUnitaDoc=6941279&IdDocMaster=2220763&NVigUnitaDoc=1&num=14&tipo=ART&paging=true">«art 14 art 16 »

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