(1) Vedi, anche, l'articolo 39 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 e l'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 .
(2) A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
(3) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto.
ARTICOLO N.11
Fallimento dell'imprenditore defunto.
Art. 11
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (1).
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
(1) Comma sostituito dall'articolo 10 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
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