Esecuzione specifica dell'obbligo
di concludere un contratto.
[I]. Se colui che è obbligato
a concludere un contratto non adempie l'obbligazione [651
2, 849, 1351, 1679, 1706
2, 2597], l'altra parte, qualora sia possibile e
non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti
del contratto non concluso [2643
n.
14, 2652
n. 2, 2684
n. 6, 2690
n. 1, 2908].
[II]. Se si tratta di contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata
o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [1376],
la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non
esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne
fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile
[246 trans.].
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