ARTICOLO N.2921
Evizione.
[I]. L'acquirente
della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo
non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta
[510 c.p.c.], può ripeterne da ciascun creditore
la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la
responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
[II]. Se l'evizione
è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale
del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare
l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
[III]. In ogni caso l'acquirente
non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari
ai quali la causa di evizione non era opponibile.
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