ARTICOLO N.2901
Condizioni.
[I]. Il creditore, anche
se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano
dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio
coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto
arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere
del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne
il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso,
il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
[II]. Agli effetti della
presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono
considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
[III]. Non è soggetto a
revoca l'adempimento di un debito scaduto (1).
[IV]. L'inefficacia
dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi
di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione
[2652
n. 5] (2).
(1) V. art. 65 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
(2) V. art. 702 r.d. n. 267, cit.
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