ARTICOLO N.2884
Cancellazione ordinata con sentenza.
[I]. La cancellazione deve
essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in
giudicato [2909; 324 c.p.c.]
o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [2878
n. 7; 586, 794 c.p.c.] (1).
(1) V. art. 136 3 r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
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