ARTICOLO N.2774
Crediti per concessione di acque.
[I]. I crediti dello Stato
per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate
da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati
sugli impianti, in conformità delle leggi speciali [2780
n. 3].
[II]. Tale privilegio,
per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato
diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi
di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...