ARTICOLO N.2770
Crediti per atti conservativi o di espropriazione.
[I]. I crediti per le spese
di giustizia fatte per atti conservativi [2905 s.; 671 c.p.c.] o per l'espropriazione di beni immobili
[555 s. c.p.c.] nell'interesse comune dei
creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2777].
[II]. Del pari ha privilegio
il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione
di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2889
ss.; 792 ss. c.p.c.].
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