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Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2770

      Crediti per atti conservativi o di espropriazione.


    • [I]. I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi [2905 s.; 671 c.p.c.] o per l'espropriazione di beni immobili [555 s. c.p.c.] nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2777].

      [II]. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2889 ss.; 792 ss. c.p.c.].

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