ARTICOLO N.2752
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (1).
[I]. Hanno privilegio generale
sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni
dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche,
imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società,
imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi
(2) (3).
[II]. Hanno altresì privilegio
generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le
pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta
sul valore aggiunto [2776, 2778
n. 19].
[III]. Hanno lo stesso
privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte,
tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale (4) e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni [2778
n. 20].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) L'art. 23, comma 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, (sul quale, però, v. la dichiarazione di illegittimità costituzionale di C. cost. 4 luglio 2013, n. 170, « nei sensi di cui in motivazione »), conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del...
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