ARTICOLO N.2743
Diminuzione della garanzia.
[I]. Qualora la cosa data
in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito,
in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere
che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere
l'immediato pagamento del suo credito [1186].
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