ARTICOLO N.2668
Cancellazione della trascrizione.
[I]. La cancellazione della
trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 [2654] e delle relative
annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate
ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
[II]. Deve essere giudizialmente
ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia
o per inattività delle parti [306 ss.].
[III]. Si deve cancellare
l'indicazione della condizione [1353 ss.]
o del termine [1184 ss.] negli atti trascritti,
quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza
del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della
parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la
condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
[IV]. Si deve cancellare
la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza
passata in giudicato (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3 1-bis d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con modif., nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
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